La dispersione delle ceneri

Come nel caso di affido delle ceneri ad un familiare, con relativa conservazione a domicilio, la volontà di dispersione spetta al solo defunto.

L'iscrizione al Registro Italiano Cremazioni, nella sezione dedicata, consente al nuovo Socio di poter dichiarare la sua volontà di dispersione e di indicarne il luogo, delegando a questo ruolo un familiare, l’esecutore testamentario o il legale rappresentante del R.I.C.

Prima dell’introduzione della Legge n. 130 del 30 marzo 2001, la pratica della dispersione in Italia non era consentita. È oggi invece possibile effettuarla in aree riservate all'interno dei Cimiteri o in alcuni spazi extra-cimiteriali, ovvero in natura o nel perimetro di luoghi privati. Quest'ultima scelta deve avvenire con il consenso dei proprietari e senza fini di lucro. Severe limitazioni impediscono che la dispersione possa avvenire nei centri urbani, mentre in acqua (fiumi, mari e laghi) non è consentita nei soli tratti occupati da natanti o manufatti: è dunque necessario spingersi ad almeno 100 metri dalla riva, così come nei luoghi montani rispettare circa 200 metri di distanza dagli insediamenti abitativi.

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